
I matrimoni e le unioni civili sono celebrate dall’ufficiale dello stato civile che può essere il sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato), che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere.
Il celebrante non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 (l'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti).
Attività correlate
L’art. 109 del codice civile prevede la possibilità di celebrare il matrimonio in un Comune diverso da quello di residenza.